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ETE - EUROPA
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Titolo esecutivo europeo:


Titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati è stato introdotto dal regolamento N. 805/2004 del Parlamento europeo.


Il campo di applicazione del regolamento:


Il regolamento 805/2004 si applica in materia civile e commerciale. Le sentenze per cui può essere data una decisione ETE sono, tra gli altri, le sentenze di riconoscimento, le sentenze in contumacia, le conciliazioni concluse dinanzi al tribunale nel corso del procedimento di mediazione, approvate dalla Corte.


Documenti per l'apertura del procedimento:


copia della sentenza che soddisfa i requisiti necessari per la determinazione della sua autenticità;


copia del certificato ETE che soddisfa i requisiti necessari per la determinazione della sua autenticità;


trascrizione del certificato ETE o la sua traduzione nella lingua ufficiale dello stato membro dell’esecuzione.


Certificato ETE in diritto polacco.


Articolo 7951


§ 1. Se il titolo esecutivo in forma di una decisione giudiziaria, conciliazione conclusa davanti al tribunale o approvata da un tribunale soddisfa le condizioni previste da disposizioni separate, la corte che ha pronunciato la decisione o davanti a cui è stata conclusa la conciliazioneo o che ha approvato la conciliazione, su richiesta del creditore rilascia il certificato che tali costituiscono il titolo esecutivo europeo, denominato in seguito „certificato del titolo esecutivo europeo".


§ 2. Se la domanda di rilascio del certificato del titolo esecutivo europeo riguarda un titolo esecutivo diverso da quello indicato al § 1, dell’oggetto della domanda decide il tribunale distrettuale competente per la predisposizione del titolo.


art. 7952


La decisione in materia del rilascio di certificato del titolo esecutivo europeo viene emessa dalla corte composta da un solo giudice.


art. 7953


§ 1. La decisione sul rifiuto del rilascio di certificato del titolo esecutivo europeo deve essere notificata solo al creditore.


§ 2. Al creditore spetta il reclamo contro la decisione relativa al rifiuto del rilascio di certificato del titolo esecutivo europeo.


art. 7954


§ 1. Nel caso di constatazione della presenza del motivo specificato nelle disposizioni separate per l'annullamento del certificato del titolo esecutivo europeo, la corte che l’ha pronunciato, su richiesta del debitore abroga questo certificato.


§ 2. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di notifica al debitore della decisione sul rilascio del certificato.


§ 3. Se la domanda non è redatta su modulo definito nelle disposizioni separate, tale deve soddisfare le condizioni richieste all’atto processuale e indicare le circostanze che giustificano la domanda.


§ 4. Prima dell'abrogazione del certificato la Corte può sentire il creditore.


§ 5. Contro la decisione in materia di abrogazione del certificato del titolo esecutivo europeo spetta il reclamo.


art. 7955


§ 1. Le disposizioni dell'art. 7951 e 7952 si applicano rispettivamente al rilascio dei certificati separati previsti dalle disposizioni sulla perdita o limitazione dell’esecutività del titolo di esecuzione affiancato dal certificato del titolo esecutivo europeo. La domanda di rilascio di un tale certificato può essere presentata anche dal debitore.


§ 2. Contro la decisione in materia del rilascio del certificato di cui al § 1 spetta il reclamo.


Condizioni speciali per l'esecuzione delle sentenze recanti il certificato ETE in Polonia


In Polonia la condizione dell’avviamento dell’esecuzione consiste in attribuire alla decisione con certificato ETE la clausola di esecutività, così va svolto un procedimento di clausola dinanzi al tribunale, in conformità alla novelizzazione del c.p.c.


Per ottenere informazioni dettagliate sulla cooperazione contattatci.

 

Ważne informacje

Zakres zastosowania :

 

         Rozporządzenie 805/2004 ma zastosowanie w sprawach cywilnych i handlowych. Orzeczeniami na które może być nadane zaświadczenie ETE są m.in. wyroki z uznania, wyroki zaoczne, ugody zawarte przed sądem w toku postępowania, zawarte w postępowaniu pojednawczym i w wyniku mediacji, zatwierdzone przez sąd.

 
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